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Per Aspera Ad Veritatem n.22
Finanziamento del terrorismo e cooperazione internazionale in materia di riciclaggio

Marco POPPI





Nel mese di dicembre dello scorso anno, con l'approvazione della Direttiva comunitaria n. 2001/97 (1) si è pervenuti, dopo una lunga ed estenuante negoziazione, all'adeguamento della normativa antiriciclaggio che, nel nuovo testo, entrerà in vigore all'interno dei Paesi aderenti all'Unione Europea nel 2003.
La nuova disciplina, sebbene avente efficacia territorialmente delimitata a 15 Paesi, è destinata a produrre virtuosi effetti indotti anche in ambiti più estesi atteso l'effetto di conformazione che di norma esplicano simili iniziative. (2)
L'importante risultato, favorito dal forte impatto emotivo provocato dal terribile attentato dell'11 settembre scorso contro le torri gemelle del World Trade Centre, si colloca al capolinea di un travagliato dibattito relativo all'armonizzazione delle misure di contrasto alle più agguerrite forme di criminalità.
La tragedia newyorkese ha mostrato a tutto il mondo una, per certi versi, insospettata disponibilità di mezzi finanziari da parte di alcune organizzazioni terroristiche, rendendo di immediata percezione il pericolo connesso al riciclaggio dei capitali illegali che si è oggi rivelato un possibile strumento di finanziamento anche per attività eversive.
I nuovi scenari internazionali hanno quindi costretto la Comunità internazionale a prendere atto dello stato di inadeguatezza in cui versa l'attuale sistema antiriciclaggio e del ritardo con il quale viene adeguato alle esigenze concrete determinate dalla continua evoluzione delle tecniche criminali.
L'inserimento della lotta allo specifico fenomeno come parte integrante della più ampia strategia di aggressione globale al crimine organizzato rappresenta una necessità percepita solo in tempi relativamente recenti dai legislatori penali che in passato hanno spesso sottovalutato l'impatto negativo del reinvestimento dei capitali sporchi nei circuiti economici legali.
Una certa sensibilità verso il fenomeno è maturata infatti solo nel corso degli ultimi anni, quando l'evoluzione organizzativa delle associazioni criminali, l'entità delle masse liquide da queste realizzate principalmente con la gestione dei traffici di sostanze stupefacenti, e la ventata di liberalizzazione che ha investito i sistemi economici mondiali, hanno fatto delle attività di riciclaggio un elemento di turbativa dell'economia legale ed una minaccia per lo stesso libero sviluppo del sistema democratico.
I vantaggi economici conseguibili con una gestione in forma organizzata delle attività criminali hanno stimolato una trasformazione delle associazioni malavitose (3) che si sono dotate di strutture organizzative polivalenti di dimensione transnazionale, (4) capaci di gestire una diversificata gamma di attività illecite spaziando in tutti i settori che presentano significative potenzialità di guadagno.
L'entità dei profitti così realizzabili è di gran lunga superiore a quella strettamente necessaria a soddisfare le esigenze di autofinanziamento della struttura criminale e richiede, per le eccedenze, che accanto ai tradizionali business illegali, venga sviluppata una ulteriore serie di attività lecite, commerciali, finanziarie e logistiche che consentano una perfetta integrazione dei network criminali nel sistema economico nazionale ed internazionale. (5)
Per contro, sul piano economico si assiste alla progressiva formazione di un contesto di riferimento che rende più agevoli, rapide e sicure le operazioni economiche, finanziarie e commerciali attraverso le quali è possibile dissimulare l'origine di beni, capitali o altre entità economicamente valutabili.
Il processo di globalizzazione in atto in questo inizio di terzo millennio, definito da alcuni come la più significativa svolta economica dai tempi della rivoluzione industriale, (6) sta infatti determinando la fusione dei sistemi economici e finanziari locali in un unico grande mercato integrato caratterizzato da una rilevante espansione della liquidità dovuta ad una crescita di straordinarie proporzioni delle attività finanziarie: crescita alimentata, oltre che dall'aumento dei partecipanti al mercato, anche dall'emissione di nuovi titoli principalmente di debito, dall'aumento di valore dei titoli già presenti sul mercato e, soprattutto per quanto riguarda l'oggetto del presente elaborato, dalla conversione di attività tradizionalmente non liquide in titoli negoziabili.
A questo si aggiungono un'ulteriore serie di fattori quali il progressivo abbattimento delle barriere commerciali, gli sviluppi della telematica e la liberalizzazione della circolazione dei servizi finanziari che, di fatto, consentono alla malavita di ottenere la massimizzazione delle opportunità con la minimizzazione del rischio di essere individuati, arrestati e di avere confiscate le ricchezze. (7)
La disponibilità di risorse finanziarie a costo zero consente inoltre all'imprenditore criminale (8) di operare ignorando le più elementari regole di economicità determinando le proprie condotte con grande autonomia dal mercato, dai concorrenti e dai consumatori. (9)
Le aziende che possono accedere a tali forme di finanziamento, indipendentemente dal possesso di situazioni di vantaggio competitivo di natura imprenditoriale, acquisiscono o consolidano una posizione dominante (10) che prescinde in tutto o in parte da regole di mercato determinando nella concorrenza condizioni di debolezza che favoriscono ulteriormente l'espansione ed il consolidamento dei presidi criminali nel tessuto economico legale. (11)
La dimensione delle masse monetarie di provenienza illecita è altresì tale da stimolare forme di competition in laxity fra gli ordinamenti nazionali, provocando la canalizzazione di grandi masse finanziarie verso sistemi caratterizzati da blande normative antiriciclaggio, organismi di vigilanza dotati di scarsi e poco penetranti poteri di controllo e rigide normative a tutela del segreto bancario.
La conseguente definizione di strategie finanziarie che prescindono, anche solo parzialmente, dalla remuneratività a vantaggio di simili fattori, provoca enormi ed apparentemente imprevedibili movimentazioni di capitali suscettibili di generare effetti macroeconomici distorsivi incidenti finanche sulla volatilità dei cambi e dei tassi giungendo, talvolta, a condizionare le scelte di politica economica di alcuni Governi. (12)
Il quadro di situazione illustrato ha reso necessario un ampliamento di prospettiva delle azioni di contrasto concepite, sino a pochi anni addietro, prevalentemente in chiave repressiva e su base nazionale.
Simili miopi approcci non sono più adeguati all'attuale atteggiarsi del fenomeno che richiede risposte ordinamentali efficaci, tempestive e coordinate, sia sul piano interno che su quello internazionale, capaci di favorire l'aggressione dei capitali illeciti attraverso strategie integrate da applicarsi su vasta scala in maniera quanto più uniforme possibile, nonché modelli di cooperazione e coordinamento operativi, fra organismi di polizia e di vigilanza finanziaria, capaci di incrementare l'efficacia delle attività di contrasto.
Tale consapevolezza ha stimolato una serie di iniziative che hanno prodotto, all'interno di numerosi Stati, un processo di revisione delle normative in materia che ha portato alla criminalizzazione quasi generalizzata del riciclaggio e ad un diverso approccio al problema ispirato ad una aggressione globale al fenomeno basata sulla combinazione di interventi repressivi e misure di carattere preventivo.
Le attuali tendenze in materia si caratterizzano per forme istituzionali di concertazione delle strategie su base internazionale e per il crescente ricorso a misure di natura amministrativa alla cui attuazione sono chiamati a concorrere anche soggetti estranei agli apparati investigativi o giudiziari, individuati dapprima negli intermediari creditizi e finanziari e, in tempi recenti, a seguito delle ultime produzioni normative comunitarie, in una ulteriore serie di soggetti e categorie di professioni (13) utilizzabili, i cui margini di responsabilizzazione nello specifico settore sono in continua espansione.
In ossequio a questa nuova filosofia antiriciclaggio il sistema finanziario è chiamato a fare riferimento a principi deontologici rispondenti ad una logica di autoregolamentazione a cui aderire indipendentemente dall'esistenza o meno di disposizioni che lo impongano, ma principalmente per adempiere ad un dovere morale nell'interesse della collettività. (14)




Il ricorso sempre più frequente all'adozione di testi normativi a livello internazionale è conseguenza dell'accertata frequenza statistica delle ipotesi in cui il reato in questione si realizza sul territorio di più Stati assumendo una oggettività giuridica a dimensione multinazionale. (15)
Tali produzioni si differenziano fortemente fra loro sotto il profilo contenutistico, per l'ambito geografico di applicazione nonché per la diversa efficacia esplicata sugli ordinamenti nazionali.
All'interno di questo corpo normativo è possibile distinguere una prima tipologia di atti, definibili a vocazione universale, (16) indirizzati alla comunità internazionale nel suo complesso. Atti che, essendo destinati ad incidere su sistemi giuridici estremamente eterogenei, si caratterizzano per una certa genericità delle disposizioni che devono consentire un elevato grado di flessibilità in sede di implementazione nel diritto interno.
Esiste poi una seconda categoria di atti, c.d. a vocazione regionale, destinati ad essere applicati in ambiti geografici più ristretti ed omogenei e che, pertanto, presentano un diverso livello di approfondimento e in alcuni casi una più diretta incidenza sugli ordinamenti nazionali.

2.1 La Convenzione di Vienna
Le prime disposizioni antiriciclaggio adottate in ambito internazionale sono contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico delle sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 19 dicembre del 1988, (17) che segna il coronamento, sul piano normativo, di un impegno pluridecennale delle Nazioni Unite nel campo della lotta alla droga (18) e rappresenta, nel contempo, il primo strumento internazionale di larga portata contenente una espressa menzione del reato di riciclaggio e dell'obbligo di confisca dei proventi di reato. (19)
Trattandosi di un atto destinato a fornire una risposta ad un diverso fenomeno criminale, l'approccio non poteva che essere di tipo settoriale tanto che l'applicabilità delle misure predisposte è limitata al solo riciclaggio di proventi derivanti dalla produzione, coltivazione, trasformazione e qualsiasi forma di commercio di sostanze stupefacenti, nonché alla organizzazione, alla direzione e al finanziamento di tali tipi di attività.
Deve tuttavia osservarsi che l'attualità e la centralità dell'emergenza droga, e l'intensità con cui è generalmente avvertita, hanno certamente favorito l'approvazione di norme che forse non avrebbero avuto uguale sorte se isolate da tale contesto.
La Convenzione ha imposto agli Stati firmatari l'adozione di provvedimenti tali da conferire una rilevanza penale alla particolare figura delittuosa provvedendo anche a fornirne una definizione attraverso la descrizione di una serie di generiche condotte rilevanti ai fini della costruzione della fattispecie.
Nella medesima sede è stato anche affrontato il tema della cooperazione internazionale dettando precise regole che, riferendosi espressamente ai reati contemplati nell'atto convenzionale, e quindi anche al riciclaggio, risolvono in radice il problema della doppia incriminabilità rendendo meno problematico il funzionamento dei meccanismi di estradizione. (20)
La normativa, inoltre, escludendo la natura politica del reato quale presupposto per negare l'estradizione o altre forme di assistenza giudiziaria, ha eliminato uno dei più frequenti ostacoli riscontrati in ambito internazionale nella repressione dei reati.
Analogamente è stata preclusa la possibilità di attribuire al reato di riciclaggio una natura fiscale che lo escluderebbe da ogni forma di cooperazione giudiziaria.
Al fine di conferire maggiore incisività ai provvedimenti in esame, è stata posta particolare attenzione all'aspetto dell'aggressione dei patrimoni illeciti prevedendo la possibilità di richiedere allo Stato estero nel quale siano localizzati, l'applicazione di misure tanto provvisorie (sequestro) quanto definitive (confisca). (21)
In tema di confisca, adottando una soluzione all'epoca sconosciuta non solo nell'ordinamento italiano, è stata prevista, dall'articolo 5, comma 1°, la c.d. confisca di valore, ovvero la possibilità di agire, secondo le procedure nazionali, per addivenire alla confisca, non solo dei beni individuati come provento di reato, ma anche di beni il cui valore corrisponda a quello di tali proventi. (22)
La Convenzione di Vienna, pur se limitata ad un preciso settore criminale, ha prodotto ugualmente risultati apprezzabili determinando la criminalizzazione della figura del riciclaggio in un elevato numero di Paesi e costituendo occasione, in altri, per sottoporre a revisione la disciplina al tempo vigente.
Ha inoltre richiamato l'attenzione della comunità internazionale sul problema conferendo al riciclaggio un'autonoma rilevanza che prima sembrava non avere.

2.2 Il Gruppo di Azione Finanziaria
A conferma del rinnovato interesse maturato nella comunità internazionale verso il fenomeno, nel luglio 1989, in occasione del Vertice di Parigi dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati (G7), (23) è stata istituita una Task force rispondente all'esigenza di affrontare il riciclaggio in quanto tale e non solo come manifestazione riflessa o secondaria di un diverso reato.
Ne è nato il Gruppo di Azione Finanziaria (G.A.F.I.), unica istituzione internazionale che si occupa in via esclusiva di lotta al riciclaggio di denaro sporco. (24)
Si tratta di un organismo intergovernativo il cui obiettivo è lo sfruttamento delle potenzialità della cooperazione e l'individuazione di misure atte a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio del sistema bancario e finanziario da parte della criminalità organizzata.
L'azione del Gruppo si concentra su tre direttrici principali: sovrintendere agli sviluppi dei sistemi antiriciclaggio dei Paesi membri, esaminare le tendenze emergenti in tema di tecniche di riciclaggio e promuovere l'attuazione delle Raccomandazioni elaborate e aggiornate nel proprio ambito. (25)
La sua realizzazione più importante è rappresentata dalla redazione di un testo costituito da 40 Raccomandazioni (26) che perseguono l'ambizioso obiettivo di diffondere la cultura antiriciclaggio su scala mondiale mediante la promozione di iniziative da attuarsi nel campo del diritto penale, del diritto dei mercati finanziari, nonché della cooperazione internazionale.
L'impianto complessivo si caratterizza per la rilevanza conferita alle misure di carattere preventivo da attuarsi attraverso il coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari nelle attività di contrasto in cooperazione con gli organi competenti.
Le istituzioni creditizie e finanziarie rappresentano, infatti, uno strumento estremamente sensibile in quanto istituzionalmente preposte ad effettuare operazioni che, per loro natura, si prestano alla realizzazione di quella separazione fra le ricchezze che ne sono oggetto e l'origine, o la titolarità delle stesse, che rappresenta l'essenza della figura delittuosa.
Le Raccomandazioni del G.A.F.I. sono prive di valore vincolante ma traggono legittimazione dal sostegno politico accordato dai governi alla struttura e dall'inserimento di buona parte dei loro contenuti in atti di natura negoziale successivamente implementati all'interno degli ordinamenti nazionali a seguito dell'esperimento delle procedure di ratifica. (27)
Il controllo dell'attuazione dei disposti normativi avviene attraverso due procedure cosiddette di autovalutazione e di valutazione reciproca.
La prima si basa sulla compilazione, da parte degli Stati membri, di un apposito questionario finalizzato all'acquisizione di dati quantitativi e qualitativi sulla base dei quali viene elaborata a livello centrale una griglia di attuazione delle Raccomandazioni.
La seconda procedura prevede, oltre al questionario, una ispezione sul posto ad opera di un gruppo di valutazione multidisciplinare (28) composto da esperti nella materia di differenti estrazioni professionali.

2.3 La Dichiarazione di Basilea
Ad ulteriore conferma della mutata sensibilità generale verso il riciclaggio, il 12 dicembre 1989, il Comitato di Basilea per la Regolamentazione e la Vigilanza Bancaria dei Regolamenti Internazionali, (29) ha adottato la Dichiarazione di Basilea relativa alla prevenzione dell'utilizzazione criminale del sistema bancario per il riciclaggio di fondi di origine criminosa.
La rilevanza dell'iniziativa deriva dal fatto che è assente ogni input da parte di soggetti statali ma è lo stesso sistema bancario che, percepita come propria l'esigenza di sottrarsi ad un utilizzo fraudolento a fini di riciclaggio, ritiene di percorrere la via dell'autoregolamentazione elaborando un Decalogo contenente principi e norme di condotta, indirizzati agli enti creditizi.
Il Comitato, nell'occasione, pur prendendo atto della rilevanza penale delle operazioni di riciclaggio, e nel pieno rispetto delle competenze attribuite agli organi giudiziari dagli ordinamenti nazionali, ha riconosciuto unanimemente che un utilizzo distorto del sistema creditizio, in virtù della stretta connessione esistente fra la sua stessa stabilità ed i livelli di fiducia che questo riesce a riscuotere nel pubblico, non poteva essere indifferente agli organismi di vigilanza bancaria.
L'iniziativa si fonda sulla convinzione che il primo presidio contro un utilizzo distorto del sistema debba riconoscersi in un'adesione volontaria ad una serie di regole di condotta e principi di etica professionale capaci di assicurare il rispetto di procedure virtuose.
Conseguenti ad una simile impostazione sono i doveri di collaborazione con gli organi di polizia previsti a carico degli intermediari che, pur nel rispetto delle esigenze di riservatezza proprie del rapporto con la clientela, impongono di non ostacolare le attività investigative e di non favorire operazioni di clienti qualora sussista il sospetto che abbiano ad oggetto beni di provenienza illegale.
Come si può intuire si tratta di una cooperazione difficilmente imponibile con provvedimenti coercitivi, che persegue una finalità di moralizzazione del sistema attraverso un'adesione volontaria ad una serie di principi, di contenuto non solo giuridico, che sono di stimolo al rafforzamento delle migliori pratiche e d'incoraggiamento a forme sempre più efficaci di vigilanza.

2.4 La Convenzione di Palermo
A distanza di anni, e precisamente nel mese di dicembre 2000, a testimonianza del costante impegno profuso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nelle delicate problematiche anticrimine, è stata firmata a Palermo una nuova e più ampia convenzione (30) avente ad oggetto l'intero settore della criminalità organizzata transnazionale, nell'ambito della quale è stato nuovamente trattato il tema del riciclaggio, confermando l'ormai raggiunta consapevolezza dell'inscindibilità, e della pari rilevanza, dei due aspetti dell'agire criminale: l'accumulazione c.d. primaria di utilità economiche quale obiettivo immediato dell'atto delittuoso ed il successivo riutilizzo delle risorse economiche in cui questo si traduce.
L'atto negoziale, dopo aver fornito una serie di importanti definizioni, finalizzate ad attenuare eventuali successivi problemi interpretativi, (31) affronta, oltre al tema del riciclaggio, e di quelli già noti delle conseguenti misure ablative e della cooperazione sul piano operativo, quello della destinazione dei beni oggetto di confisca.
Per la verità, ad eccezione di quest'ultima previsione, si tratta di prescrizioni non innovative, già note ai sistemi più evoluti fra i quali gli Stati aderenti all'Unione Europea, ma ancora una volta si deve sottolineare la rilevanza dell'atto sotto il profilo politico e della vastità dei destinatari, fra i quali molti Paesi cc.dd. a rischio sui quali, nonostante la possibilità di frustrazione della portata dei suoi contenuti sostanziali all'esito delle procedure di ratifica, non può non pesare la solennità dell'atto sottoscritto e l'autorevolezza del contesto all'interno del quale è maturata l'iniziativa.
Detto questo, per le considerazioni già esposte, assume importanza relativa l'esposizione analitica delle singole disposizioni, in buona parte già superate da precedenti iniziative che verranno illustrate nei seguenti paragrafi del presente lavoro quali la penalizzazione della figura criminosa del riciclaggio, (32) in questa occasione non più riferita ai soli reati in materia di droga ma riferita ad una vasta gamma di reati presupposto; (33) l'istituzione di sistemi di regolazione interna deputati al controllo delle attività suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio; una disciplina normativa relativa alla registrazione delle operazioni finanziarie, all'identificazione degli autori ed alla segnalazione di quelle sospette; l'adozione di strumenti normativi per aggredire direttamente le ricchezze illegali attraverso gli istituti del sequestro e della confisca; il monitoraggio dei movimenti transfrontalieri di capitali, ed il consueto auspicio all'incremento delle pratiche cooperative fra gli organismi competenti su scala transnazionale.
Sicuramente di interesse anche per la portata innovativa, come anticipato, sono le norme relative alla destinazione dei beni o proventi confiscati.
La Convenzione prevede che quando si agisca su richiesta di altro Stato Parte, compatibilmente con le disposizioni di diritto interno, e previa istanza nel senso, sia possibile una restituzione delle ricchezze confiscate al fine di reintegrare i legittimi proprietari di tali beni e, soprattutto, di risarcire le vittime del reato presupposto.
Nell'ambito degli accordi che possono intercorrere fra gli Stati ai sensi della Convenzione, è prevista inoltre la possibilità di devolvere i beni confiscati, o parte di essi, eventualmente previa vendita degli stessi, ad organismi intergovernativi specializzati nella lotta alla criminalità organizzata.




Si è già segnalato che i risultati più significativi in termini di incidenza sui sistemi nazionali e di uniformità di applicazione su scala transfrontaliera sono stati conseguiti in ambito continentale e ciò si è realizzato grazie all'opera del Consiglio d'Europa e della Comunità europea che, rispettivamente, nel 1990 e 1991, hanno adottato i due atti maggiormente significativi nell'ambito della cooperazione internazionale antiriciclaggio: la Convenzione di Strasburgo e la Direttiva n. 308/91, di recente modificata dalla Direttiva 2001/97.
Convenzione e Direttiva, nella sua attuale stesura, concorrono a delineare il quadro normativo regionale ma è bene precisare che si tratta di atti sostanzialmente diversi, destinati non solo ad operare in diversi ambiti geografici, ma anche dotati di una differente efficacia.
Con riferimento agli obiettivi finali, entrambi gli strumenti incidono sui sistemi penali rafforzando il quadro repressivo generale, ma la Direttiva, rispetto alla Convenzione, pone maggiore enfasi sulle misure di natura preventiva attuate coinvolgendo il sistema finanziario.
Il testo comunitario inoltre, sebbene abbia inizialmente ripreso nella sostanza strumenti e concetti già contenuti nella Convenzione, si caratterizza per essere il primo provvedimento normativo antiriciclaggio adottato a livello sovranazionale destinato ad avere un valore legale all'interno degli Stati membri.

3.1 La Convenzione di Strasburgo
Il Consiglio d'Europa è stato il primo organismo internazionale a percepire la gravità degli effetti del riciclaggio sull'economia legale ed ha fornito una risposta al problema istituendo, già nel 1977, un Comitato di esperti incaricato di studiare un'adeguata strategia di contrasto.
Il risultato dei conseguenti lavori è rappresentato dalla Raccomandazione sulle misure di trasferimento e la protezione dei fondi di origine illecita negli Stati membri del Consiglio d'Europa del 1980. (34)
Si tratta di un mero atto di indirizzo privo di efficacia vincolante e dai contenuti alquanto generici che, per contro, presenta il pregio di aver individuato nella prevenzione del fenomeno una delle direttrici strategiche dei futuri interventi.
Le tendenze anticipate nella Raccomandazione del 1980, hanno trovato un più esaustivo sviluppo nella Convenzione di Strasburgo che rappresenta la prima risposta organica di natura normativa al riciclaggio elaborata in ambito internazionale.
In questa sede sono stati affrontati alcuni aspetti del fenomeno trascurati a Vienna, pervenendo all'adozione di un complesso normativo ispirato ad un approccio globale sensibile tanto all'esigenza di perseguire sul piano penale le operazioni di riciclaggio di respiro transnazionale, quanto a quello di prevenirne la realizzazione con misure di natura amministrativa. (35)
L'obiettivo dichiarato è stato quello di facilitare la cooperazione internazionale stimolando, da un lato, la convergenza verso livelli minimi di uniformità delle discipline nazionali vigenti; (36) dall'altro, di creare le condizioni per una più stretta collaborazione fra gli organi inquirenti competenti.
Circa il primo aspetto, analogamente a quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna, le parti si sono impegnate ad apportare le opportune modifiche ai loro sistemi penali al fine di conferire al riciclaggio la natura di reato e ad adottare efficaci meccanismi procedurali per consentire la confisca dei beni che ne costituiscono oggetto, con previsione ulteriore della possibilità di intervenire con misure di carattere cautelare ogni qual volta sussista il pericolo di una loro dispersione.
Sotto il secondo aspetto, sono previste forme di collaborazione, fra gli apparati statali competenti, basate essenzialmente su scambi informativi e sulla concertazione delle tecniche investigative.
Nell'affermare la penalizzazione del riciclaggio (37) è stato risolto lo spinoso problema dei reati presupposto estendendone il concetto a tutti i reati gravi.
I redattori dell'atto, consapevoli dell'impatto che una simile affermazione di principio poteva determinare, hanno previsto un correttivo riconoscendo alle parti la possibilità di limitarli ad un numero inferiore di fattispecie inviando una esplicita Dichiarazione, indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, da presentarsi al momento della firma o, al più tardi, al momento del deposito degli strumenti di ratifica.
Le norme dettate in tema di cooperazione sul piano operativo riguardano tanto l'assistenza nella conduzione delle indagini, quanto quella giudiziaria necessaria per pervenire alla confisca dei proventi con possibilità, se richiesto da altra Parte nel cui territorio sia pendente un procedimento penale, di adottare misure cautelari. (38)
Si tratta di una assistenza la plus large possible dovuta alle controparti che ne facciano richiesta, non solo per addivenire al rintraccio dei proventi, ma anche per tutte le acquisizioni probatorie del caso. (39)
I doveri di assistenza e collaborazione imposti dall'atto negoziale possono essere derogati solo nei casi espressamente previsti, tutti sostanzialmente riconducibili a ipotesi di pregiudizio di interessi essenziali della Parte richiesta o contrasto con i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico. (40)
La Convenzione ha imposto altresì la confisca di valore, (41) istituto già contemplato dalla Convenzione di Vienna ma non ancora introdotto in tutti i sistemi europei.
La procedura di confisca internazionale così introdotta, integra la precedente possibilità di ottenere unicamente la c.d. estradizione materiale, ovvero la consegna di oggetti o beni individuati nel possesso della persona al momento dell'arresto o comunque utilizzabili come prove a carico. (42)

3.2 La Direttiva comunitaria n. 308/91
A distanza di circa un anno è intervenuta l'iniziativa della Comunità europea che, in una fase ormai prossima al completamento del Mercato Unico, non poteva più rimanere insensibile alla minaccia rappresentata dal riciclaggio.
La Direttiva comunitaria, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, (43) nelle intenzioni dei redattori, tendeva a realizzare un livello minimo di armonizzazione fra le legislazioni nazionali degli Stati membri che consentisse di fornire al problema una risposta, quanto più possibile uniforme, in un momento in cui l'evoluzione del processo d'integrazione e liberalizzazione (completamento del Mercato Unico, realizzazione della libera circolazione dei capitali, dei mezzi di pagamento e dei servizi finanziari) sembrava, suo malgrado, creare condizioni sempre più favorevoli all'espansione ed al consolidamento del fenomeno. (44)
L'atto, i cui contenuti erano in perfetta sintonia con i risultati già conseguiti in altre sedi internazionali, (45) è stato adottato dopo un lungo ed acceso dibattito relativo alla definizione della sua base giuridica (46) resa problematica in virtù delle interferenze della materia regolata con il diritto penale che, si rammenta, non è materia comunitarizzata. (47)
La decisione definitiva è stata presa dal Consiglio dei Ministri che ha definito la questione prevedendo la sottoscrizione di una apposita Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri con la quale si ribadiva l'impegno di approvare, entro il 31 dicembre 1992, tutte le misure legislative necessarie per adeguare la normativa interna agli obblighi imposti. (48)
Quanto ai destinatari della disciplina, benché siano formalmente gli Stati membri, le specifiche previsioni sono state indirizzate di fatto agli enti creditizi e finanziari, così come definiti dalla legislazione bancaria comunitaria dell'epoca. (49)
Si trattava di definizioni da intendersi in senso ampio che comprendevano tutti gli intermediari finanziari professionali, comprese le succursali di enti creditizi e finanziari con sede all'esterno della Comunità (50) ma operanti sul suo territorio anche se deve rilevarsi, non coprono tutte le forme di attività professionale che possono, a vario titolo, essere sfruttate per realizzare operazioni di riciclaggio. (51)
La penalizzazione del riciclaggio (52) è stata riaffermata in termini di obbligatorietà ma si è purtroppo registrata una regressione con riferimento al concetto di reato presupposto, il cui novero è stato limitato ai soli delitti già indicati dalla Convenzione di Vienna.
La restrizione dell'ambito di applicazione al solo fenomeno droga ha posto una serie ipoteca sull'efficacia della disciplina comunitaria anche se la stessa norma auspicava, ma in termini di assoluta discrezionalità, un'estensione ad ogni altra attività che gli Stati membri considerassero rilevante ai fini dell'oggetto della Direttiva.
La portata della disposizione risultava ulteriormente ridimensionata dall'assenza di precise indicazioni circa la natura e l'entità delle relative sanzioni, la cui definizione non poteva che essere rimessa al libero apprezzamento delle autorità nazionali.
L'impossibilità di incidere sui sistemi penali, limite proprio di tutte le iniziative assunte in contesti internazionali, frustra la possibilità di garantire livelli accettabili di uniformità applicativa e consente agli operatori economico-criminali di elaborare mirate strategie di forum shopping concepite per lo sfruttamento delle opportunità offerte dall'esistenza di diversi livelli di attuazione delle previsioni comunitarie. (53)
La Direttiva ha previsto la realizzazione di un costante scambio di informazioni fra gli intermediari finanziari, da un lato, e le autorità antiriciclaggio dall'altra, provvedendo a disciplinarne le modalità concrete nell'intento di conferire livelli di trasparenza più elevati al sistema finanziario.
Agli intermediari veniva attribuito per la prima volta un ruolo da interlocutore qualificato degli organismi inquirenti con i quali sono chiamati a cooperare attraverso una fitta rete di scambi informativi, su richiesta da parte delle competenti autorità e, in presenza di elementi di sospetto liberamente valutabili, anche d'iniziativa.
La disciplina relativa all'analisi delle operazioni da loro effettuate, con conseguente obbligo di segnalazione alle autorità antiriciclaggio di quelle ritenute sospette, istituto tuttora centrale in ogni impianto normativo antiriciclaggio, evidenzia in tutta la loro onerosità le incombenze che gravano sugli intermediari che sono chiamati a valutare, caso per caso, le singole operazioni esprimendo apprezzamenti estremamente complessi e delicati. (54)
La Direttiva si è posta anche l'ambizioso obiettivo di assicurare maggiori livelli di trasparenza prevedendo doveri di identificazione in caso di operazioni di ammontare superiore ad una determinata soglia o, a prescindere dall'entità dell'operazione, in presenza di indizi o sospetti di finalità di riciclaggio. (55)
Apprezzabile è anche il tentativo di scalfire uno dei santuari del sistema bancario, la disciplina del segreto, tanto che, nel corso dei lavori preparatori, sembrava si volesse operare una sorta di inversione di priorità fra la tutela della riservatezza a favore del singolo cliente e l'esigenza di ordine generale di rendere maggiormente trasparente il sistema.
Il principio è esposto con chiarezza nel preambolo ma la relativa trasposizione nel testo normativo non è stata così univoca. Il testo si limita, infatti, ad affermare una generica esenzione di responsabilità derivante dalla violazione delle norme poste a tutela del segreto quando l'infrazione si sia resa necessaria per adempiere in buona fede agli obblighi imposti.
La disciplina si è spinta anche a dettare norme relative all'organizzazione interna degli enti interessati imponendo adeguate procedure che garantiscano l'efficacia dei controlli richiesti sulle operazioni e la celerità delle prescritte comunicazioni alle autorità competenti con la previsione di idonei sistemi di controllo interno tendenti alla verifica della rispondenza, in termini di funzionalità, della struttura aziendale agli adempimenti imposti.
Il dibattito precedente all'adozione della Direttiva ha costituito inoltre occasione per affrontare il problema rappresentato dai paradisi finanziari esistenti all'interno del continente europeo o in Paesi soggetti all'influenza di Membri dell'Unione.
Il tema è stato introdotto dal Comitato Economico Sociale che nel suo parere ha evidenziato la necessità di estendere l'applicabilità della Direttiva ai territori che rientrano nella zona di influenza degli Stati membri…nonché ai Paesi della zona di libero scambio, (56) ma la sollecitazione non ha avuto alcun esito e l'ambito di applicazione dell'atto normativo è rimasto delimitato ai soli territori degli Stati membri. (57)

3.3 Limiti della Direttiva comunitaria
L'imponente processo di liberalizzazione delle economie mondiali vissuto negli anni '90 ha ben presto evidenziato i limiti dello strumento normativo comunitario dimostratosi incapace, nonostante i pregi evidenziati in precedenza, di mantenere il passo con una realtà in fase di rapidissima trasformazione.
Un primo limite è emerso in relazione alla individuazione dei reati presupposto circoscritti ai soli reati connessi al traffico di droga anche se l'invito ad aumentarne la gamma è stato raccolto dalla maggior parte dei Membri.
Un ulteriore spunto problematico è stato offerto dalla definizione dell'ambito di applicazione soggettivo della Direttiva sul quale sarebbe stato opportuno fare maggiore chiarezza.
Il rinvio alle disposizioni contenute nella legislazione bancaria comunitaria, inoltre, si è rivelato insufficiente e non ha eliminato ogni possibilità di confusione.
Altre perplessità sono sorte a seguito dell'adozione della Direttiva relativa ai servizi d'investimento, (58) successiva a quella sul riciclaggio, che ha delineato figure non sempre perfettamente riconducibili alle definizioni precedentemente esistenti.
Il punto più delicato è stato tuttavia quello relativo alla copertura delle attività estranee al settore finanziario di cui all'articolo 12 (59) il quale, sebbene configurasse un vero e proprio obbligo di estensione, era carente nella sua formulazione che, data l'eccessiva genericità, lasciava ampi margini discrezionali in sede di attuazione nonostante la prassi testimoniasse, già allora, uno spostamento delle attività di riciclaggio dal settore bancario tradizionale alle imprese o professioni non finanziarie.
Sulla scorta delle valutazioni dell'esecutivo comunitario, (60) il Parlamento europeo, con proprie Risoluzioni, (61) ha più volte sollecitato una revisione della Direttiva, la cui modifica è divenuta un impegno formale nell'ambito del Piano d'azione per i servizi finanziari, adottato dal Consiglio Europeo di Colonia nel giugno 1999. (62)
La Direttiva originaria creava non pochi problemi anche con riguardo ad uno degli istituti più importanti dell'intero impianto normativo, le operazioni sospette, in relazione alle quali non era sempre chiaro a quale autorità dovessero essere indirizzate.
In particolare non era specificato il destinatario delle segnalazioni originate da succursali di enti creditizi aventi sede centrale in altro Paese membro, né a quale dei due Paesi, quello ospitante la sede centrale o quello ove fossero stabilite le succursali, spettasse assicurare il rispetto della Direttiva.
Le stesse definizioni di ente creditizio ed ente finanziario, alla luce delle grandi trasformazioni intervenute nel settore e della citata Direttiva n. 93/22, non risultavano più adeguate a garantire una sufficiente copertura soggettiva.
Al fine di porre rimedio a quanto lamentato adeguando gli strumenti normativi alla mutata realtà, la Commissione ha quindi formulato una proposta di Direttiva, poi fatta propria dal Consiglio e dal Parlamento, recante modifiche all'impianto della n. 91/308 (63) il cui iter si è concluso con la definitiva adozione della già citata Direttiva di modifica, sui cui tempi di approvazione ha inciso in maniera determinante la tragedia dell'11 settembre.

3.4 La cooperazione intergovernativa in ambito Unione Europea
Esaminando per intero lo sviluppo del percorso che ha portato a questo importante risultato, corre l'obbligo di evidenziare che già prima del tragico fatto, lo sviluppo della cooperazione in materia di riciclaggio fra i Paesi della Comunità aveva ricevuto impulso dall'istituzione dell'Unione Europea che ha aperto nuove e più ampie prospettive in tema di cooperazione in campo penale.
Il Trattato di Maastricht, con riferimento al tema specifico, ha preso atto tanto delle esigenze di tutela degli interessi comunitari che il processo di integrazione economica comporta, quanto, molto realisticamente, della necessità di non scalfire il monopolio in materia penale che gli Stati membri intendono difendere con fermezza.
La soluzione, per certi versi ambigua, si è concretata nell'introduzione della materia penale fra le competenze dell'Unione attraverso l'adozione di un'articolata normativa relativa alla cooperazione giudiziaria e penale - il titolo VI - e nel suo inquadramento nell'ambito di uno specifico pilastro, Giustizia e affari interni, che la colloca al di fuori del contesto comunitario vero e proprio.
Nonostante la descritta ambiguità del legislatore comunitario è tuttavia innegabile che nel concreto si siano registrati dei progressi e siano fiorite iniziative destinate ad incidere nella materia.
Nel corso del Consiglio Europeo di Dublino, svoltosi il 13 e 14 dicembre 1996, preso atto delle istanze che pervenivano dalle stesse Istituzioni comunitarie, è stato costituito il Gruppo di alto livello con l'incarico di redigere un Piano di azione globale contro la criminalità organizzata contenente specifiche Raccomandazioni per gli Stati membri.
Il Piano, (64) presentato ed approvato il 28 aprile 1997 al Consiglio Europeo di Amsterdam, era articolato in 30 Raccomandazioni precedute da 15 orientamenti politici esplicativi delle strategie globali.
Il riciclaggio veniva trattato nel capitolo VI rubricato Criminalità organizzata e denaro ove era riaffermata la necessità di criminalizzarne la figura e di rendere effettivi i meccanismi di confisca transfrontaliera.
L'approccio, in perfetta sintonia con gli indirizzi G.A.F.I., è stato quello di ricercare, attraverso la promozione di iniziative negoziali da realizzarsi nell'ambito delle tradizionali forme di cooperazione intergovernativa, un progressivo riavvicinamento delle legislazioni nazionali combinando misure di stampo repressivo con misure destinate ad operare sul piano della prevenzione e miranti ad un sempre più effettivo coinvolgimento di ogni altra categoria di soggetti individuati come possibili destinatari delle normative antiriciclaggio.
Di grande rilievo, in relazione alle già evidenziate limitazioni circa l'ambito di applicazione soggettivo della prima Direttiva, è stato l'invito ad elaborare standard a livello europeo per estenderne gli obblighi a particolari categorie di professionisti a rischio suscettibili di coinvolgimento in operazioni di riciclaggio.
L'influenza delle iniziative G.A.F.I. è stata altresì evidente laddove si prevedevano meccanismi di reciproca valutazione circa l'osservanza, a livello nazionale, degli strumenti elaborati in sede internazionale. (65)
Sull'onda degli impegni assunti in tale ambito, è stata adottata dal Consiglio dei Ministri, nel mese di dicembre 1998, un'azione comune ai sensi dell'articolo K3 del Trattato istitutivo l'Unione Europea (66) relativa al riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (67) che ha ribadito ulteriormente l'urgenza di interventi organici ed incisivi nello specifico settore.
La cooperazione penale e la lotta contro la criminalità organizzata, hanno ricevuto un ulteriore impulso con il Trattato di Amsterdam (68) che ha riformulato il titolo VI ed ha affrontato per la prima volta, in termini espliciti, il tema dell'armonizzazione delle normative penali che cessa di essere solo un problema dottrinale.
L'articolo 29 stabilisce che rientri fra gli obiettivi dell'Unione, quello di fornire ai cittadini un livello elevato di libertà, sicurezza e giustizia attraverso la prevenzione e la repressione delle più gravi forme di criminalità organizzata in relazione alle quali è richiesto di assicurare la compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri al fine di rendere quanto più omogenea possibile l'azione repressiva in tutti i loro territori.
In particolare, si è giunti sino a prefigurare la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti. (69)
Tale elencazione delle fenomenologie criminali rilevanti è tassativa, anche se ampliabile a cura del Consiglio, ma sebbene il reato di riciclaggio non risultasse fra quelli espressamente menzionati, è di tutta evidenza la stretta connessione esistente fra queste attività ed il riciclaggio dei relativi proventi. (70)
La lotta al riciclaggio è stata trattata anche in occasione della riunione straordinaria del Consiglio Europeo, tenutasi il 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere sul tema dell'attuazione all'interno dell'Unione, dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, già oggetto del Piano d'azione richiesto dal Consiglio Europeo di Cardiff del giugno 1988 ed approvato dal Consiglio Europeo di Vienna l'11 dicembre 1998. (71)
Nel documento conclusivo, il riciclaggio è stato definito il nucleo stesso della criminalità organizzata e sono state richieste, ai Paesi membri, iniziative in ambito nazionale capaci di migliorare la trasparenza delle transazioni finanziarie ed accelerare gli scambi informativi fra le rispettive unità di informazione finanziaria.
Nel capitolo della relazione finale dedicato alle azioni specifiche contro il riciclaggio (72) , sono state ancora una volta richiamate le Raccomandazioni G.A.F.I. e la Convenzione di Strasburgo e sono stati altresì esortati il Consiglio ed il Parlamento europeo ad accelerare i lavori per il varo definitivo della Direttiva di modifica della n. 91/308.
Il 20 marzo 2001, il Parlamento europeo ha depositato la propria raccomandazione per la seconda lettura (73) relativa alla posizione comune del Consiglio contemplante una serie di misure integrative studiate per ovviare ai limiti evidenziati.

3.5 La Direttiva comunitaria di modifica
La Direttiva di modifica, recependo quanto emerso nel dibattito istituzionale, ha dapprima affrontato la ridefinizione di ente creditizio e relative succursali, sostituendo il rinvio alle Direttive n. 77/780 e 89/646 con quello più attuale alla Direttiva n. 2000/12. (74)
La definizione di ente finanziario, come impresa diversa da un ente creditizio, è formulata con riferimento alle attività contenute all'allegato I della Direttiva sopra citata, (75) alle quali si aggiungono molto opportunamente quelle degli uffici di cambiavalute e delle imprese di trasferimento fondi.
Rientrano altresì nella definizione le imprese assicuratrici, (76) le imprese di investimento (77) e gli organismi di investimento collettivo che commercializzino le proprie quote o azioni.
La definizione del reato di riciclaggio viene mantenuta (78) ma il concetto di attività criminosa, cui si fa riferimento, viene esteso a qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave fornendo, nel contempo, una definizione dello stesso termine reato grave che abbraccia, oltre a quelli già contenuti nell'art. 3 della Convenzione di Vienna, le attività svolte all'interno di organizzazioni criminali, (79) le frodi comunitarie di cui alla Convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari della Comunità (80) , la corruzione e, come norma di chiusura, qualsiasi reato che possa fruttare consistenti proventi e sia punibile con pena detentiva in base al diritto penale dello Stato membro. (81)
Di analoga rilevanza è stato l'ampliamento dell'ambito di applicazione oggettivo che, oltre agli enti creditizi e finanziari nella loro nuova definizione, comprende anche un importante elencazione di professioni e attività che l'esperienza giudiziaria recente ha individuato come potenziali strumenti riciclaggio.
In particolare, gli obblighi vengono estesi ai revisori, ai contabili esterni e consulenti tributari, ai notai ed agli esercenti le professioni legali (82) , ai commercianti di preziosi od opere d'arte ed alle case d'asta per le operazioni superiori a 15000 euro ed alle case da gioco.
Per tutti i soggetti di sui sopra, destinatari della Direttiva, sono stati altresì ribaditi, in termini più puntuali, gli obblighi di identificazione (83) ed è stata integrata la disciplina delle segnalazioni di operazioni sospette chiarendo in modo inequivocabile che i destinatari delle stesse sono da riconoscersi nelle autorità responsabili per la lotta al riciclaggio dello Stato nel cui territorio è situato l'ente o la persona che trasmette l'informazione.
Per i notai ed i liberi professionisti, vista la delicatezza della loro posizione in ordine al rapporto fiduciario che intrattengono con il cliente e delle strette implicazioni con la disciplina del segreto professionale, è stata data facoltà agli Stati di individuare, come destinatari delle segnalazioni, gli organismi di autoregolamentazione professionale (gli Ordini professionali) stabilendo autonomamente i criteri di collaborazione con le autorità antiriciclaggio. (84)
La nuova normativa dovrà trovare attuazione entro il 15 giugno 2003, termine scaduto il quale, per ormai pacifica interpretazione, la Direttiva troverà diretta applicazione per tutto quanto sufficiente chiaro ed incondizionato.




Le iniziative descritte nei capitoli precedenti, pur essendosi concretate in atti inidonei di per sé a modificare significativamente le legislazioni penali nazionali, hanno avuto l'indubbio merito di aver stimolato un dibattito, a livello sia dottrinale che politico, all'interno della stragrande maggioranza dei Paesi della Comunità internazionale.
Oggi il livello di guardia verso il fenomeno si è sensibilmente elevato ed i principi base della filosofia antiriciclaggio possono considerarsi patrimonio acquisito all'interno degli ordinamenti occidentali.
Certamente sono necessari sforzi ulteriori, anche perché si tratta di un settore in continua evoluzione, ove le tecniche applicate dalle organizzazioni criminali si caratterizzano per una grande flessibilità operativa ed una straordinaria tempestività nello sfruttamento delle opportunità offerte da un contesto normativo estremamente instabile come quello economico finanziario.
È innegabile che gli sforzi che si stanno compiendo nel campo della cooperazione giudiziaria e di polizia stanno determinando forme di collaborazione sempre più efficienti, ma non si può negare che l'obiettivo ultimo dovrà essere quello di realizzare una maggior convergenza delle discipline penali nazionali tale da garantire adeguati livelli di uniformità.
Si tratta di un obiettivo molto ambizioso e difficilmente conseguibile nel breve periodo ma i segnali che si colgono sono confortanti. (85)
Sotto questo profilo sarà interessante seguire le attività del G.A.F.I. nonché gli sviluppi della cooperazione intergovernativa interna al terzo pilastro dell'Unione Europea ove continua tuttora la tradizionale contrapposizione fra le esigenze di tutela degli interessi di una economia continentale ormai unitaria e quelle di salvaguardia delle prerogative normative penali degli Stati nazionali.
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai moniti che i ministri finanziari del G7, riunitisi d'urgenza il 25 settembre 2001, all'indomani della strage di New York, hanno lanciato alla Comunità internazionale chiedendo di attivare con tempestività incisive misure di controllo del sistema dei pagamenti individuando iniziative capaci di favorire l'identificazione della provenienza dei capitali illeciti e delle società di copertura utilizzate per la gestione dei movimenti finanziari.
L'appello, oltre che dall'Unione Europea, che ha varato con grande tempestività la nuova normativa, è stato già raccolto da altri Paesi, anche tradizionalmente poco inclini a cooperare in materia finanziaria, come la Svizzera, (86) che hanno già manifestato la loro disponibilità a cooperare nella lotta al riciclaggio.
Ma tutto questo ancora non basta.
L'efficacia dell'azione complessiva della comunità internazionale contro il riciclaggio, nonostante i descritti progressi, ed il clima più che favorevole oggi esistente, purtroppo anche per le tragicamente note cause, non potrà comunque prescindere da un coinvolgimento pieno dei Paesi off-shore sul piano operativo.
L'esistenza di tali soggetti, quantunque sempre più limitata e ben localizzata, è in grado di rendere vano il cammino percorso e neutralizzare qualsiasi provvedimento adottato al loro esterno senza una loro concreta adesione.
I risultati sino ad oggi conseguiti, non potranno quindi essere considerati un traguardo definitivo ma una tappa da sottoporre a periodica revisione stante l'elevato tasso di obsolescenza che caratterizza il contesto normativo che qui ci occupa.
Sulla capacità di attuazione pratica di tali indirizzi e sulla capacità di attrazione verso procedure virtuose che la Comunità internazionale saprà esercitare verso i Paesi a rischio, si giocherà il futuro dell'antiriciclaggio. E forse non solo di questo.


(*) Finanziamento del terrorismo e cooperazione internazionale in materia di riciclaggio
(1) Direttiva 2001/97/CE del Parlamento e del Consiglio del 4 dicembre 2001, recante modifica alla Direttiva 91/308/CE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, in G.U.C.E. L 344/76 del 28.12.2001.
(2) L'Unione Europea, ed i Paesi ad essa appartenenti, partecipano ai principali consessi internazionali aventi ad oggetto la lotta al crimine organizzato ed al riciclaggio.
(3) Le organizzazioni criminali più efficienti hanno progressivamente sostituito il concetto tradizionale di controllo del territorio con il più moderno di padronanza delle tecniche finanziarie. Santino, La mafia finanziaria. Accumulazione illegale del capitale e complesso finanziario-industriale, in Segno, aprile-maggio 1986.
(4) Definizione di Grasso-Polimeni, Cooperation among States in the fight against organized crime, in The international dimension of contemporary societies in the field of criminality and the responses of the movement of social defense, Rapporto del Ministero della Giustizia e del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale all'Undicesimo Congresso Internazionale di Difesa Sociale, Milano, 1986, p. 62.
(5) Delle Femmine, La legislazione antiriciclaggio in ambito comunitario ed internazionale, in Rivista della Guardia di Finanza, anno XLIV - n. 1, 1995.
(6) Brian-Farrel, Mercato senza confini, Torino, 1997.
(7) Savona, Una prima lettura del rapporto tra forme organizzate di criminalità e strategie di contrasto, in Fiandaca-Costantino (a cura di) Le mafie, la Mafia, Bari, 1994.
(8) Con tale locuzione ci si riferisce a colui che opera impiegando capitali di illecita provenienza senza essere necessariamente coinvolto nelle attività criminali che li hanno prodotti, pur mantenendo con l'organizzazione un legame, quanto meno, di natura funzionale.
(9) Si cita a solo scopo esemplificativo la libertà di cui godono simili imprenditori nella fissazione della politica dei prezzi che, in ipotesi, potrebbero essere talmente bassi, rispetto a quelli determinabili sulla base dello spontaneo incontrarsi di domanda e offerta, da escludere dal mercato soggetti che si troverebbero nella condizione di non essere più competitivi. V. Zanchetti, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997, p. 36.
(10) Condizione che in ambito comunitario, e nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra gli Stati, è giudicata incompatibile con il Mercato comune per contrasto con l'articolo 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea (nella numerazione modificata dal Trattato di Amsterdam).
(11) Amato, Il riciclaggio del denaro "sporco", Roma, 1993, p. 19.
(12) Money laundering and the international financial system di Tanzi, documento di lavoro n. 96/55 e Macroeconomic implications laundering di Quirk, documento di lavoro n. 96/66, in Rassegna del F.M.I. del 29 luglio 1996.
(13) Per la loro individuazione si rimanda al commento delle disposizioni contenute nella Direttiva di modifica della Direttiva antiriciclaggio adottata dalla Comunità europea nel 1981.
(14) Lombardini, La lotta contro il riciclaggio: la Direttiva europea del 10 giugno 1991 e l'esperienza svizzera, in Cass. Pen., 1993, pag. 2681.
(15) Triffterer, Commentaire de la question IV, in Rev. int. dr. pen., 1989.
(16) Definizione di Manacorda, L'incriminazione del riciclaggio in Europa fra norme internazionali e nazionali, in Moccia (a cura di), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, Napoli, 1999.
(17) All'interno dell'ordinamento italiano la Convenzione è stata ratificata con legge n. 328 del 5 novembre 1990 mediante un semplice procedimento di rinvio in quanto la normativa italiana, soprattutto dopo l'approvazione della legge n. 55/90, non richiedeva vistosi adattamenti.
(18) L'impegno nella lotta ai traffici di droga da parte delle Nazioni Unite è una costante nella storia dell'Organizzazione anche se l'atto in esame si distingue dalle iniziative precedenti per la determinatezza e l'incisività delle sue previsioni. Fra le precedenti iniziative si citano la Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 30 marzo 1961 e la Convenzione sulle sostanze psicotrope conclusa a Vienna il 21 febbraio 1971 e relativo Protocollo di modifica firmato a Ginevra il 25 marzo 1972.
(19) Pagani, in De Guttry-Pagani, La cooperazione tra gli stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio, Padova, 1995, pag. 48.
(20) L'articolo 6 detta un insieme di disposizioni atte a coprire l'intera gamma dei meccanismi di estradizione al fine di garantire in ogni caso la traduzione del reo. In particolare è previsto l'impegno, da parte degli Stati, di qualificare il riciclaggio come reato estradabile in tutti gli strumenti convenzionali conclusi o in corso di negoziazione, considerando la stessa Convenzione come trattato di estradizione in tutti i casi in cui gli ordinamenti statali richiedano uno specifico accordo a fondamento dell'istituto.
(21) La misura della confisca è definita all'articolo 1, lettera f come la permanente privazione della proprietà su ordine delle competenti autorità. Il sequestro, ai sensi dell'articolo 1, lettera l, consiste nel temporaneo divieto, su ordine delle medesime autorità, di trasferimento, conversione, disposizione della proprietà o temporanea assunzione di custodia o controllo.
(22) Zagaris-Kingma, Asset forfeiture international and foreign law: an emerging regime, in Emory International Law Review, 1991. La particolarità della confisca di valore consiste nel fatto che attraverso di essa, anziché aggredire il bene che costituisce, direttamente o indirettamente, il provento del reato, è possibile agire, secondo le procedure esecutive vigenti nello Stato ospitante, per ottenere il pagamento di una somma equivalente. Il vantaggio che ne deriva è rappresentato dalla possibilità di sottoporre ad esecuzione qualsiasi bene individuato nella disponibilità del destinatario del provvedimento indipendentemente dalla natura legale o meno della sua provenienza.
(23) Con la partecipazione del Presidente della Commissione delle Comunità europee e di altri otto Paesi invitati ad aderire. Oltre ai sette, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti e alla Commissione, erano rappresentati anche Australia, Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Svizzera. Nel corso dei primi mesi di attività si sono aggiunte decine di rappresentanze governative, forze di polizia e di autorità di vigilanza bancaria.
(24) Attualmente il Gruppo annovera fra i suoi membri, la maggior parte degli Stati già aderenti all'O.C.S.E. e ai suoi lavori partecipano la Commissione europea, il Consiglio di Cooperazione del Golfo e, come semplice osservatore, il Fondo Monetario Internazionale.
(25) Il G.A.F.I. lavora per sessioni annuali al termine delle quali elabora un rapporto complessivo che viene presentato alle autorità nazionali, all'O.C.S.E. ed ai vertici del G7 (ora G8).
Al suo interno operano tre Working Group, a composizione multidisciplinare, con competenza riferita ad aree d'interesse differenti: affari giuridici (WG I), questioni finanziarie (WG II) e relazioni esterne (WG III). Vengono inoltre costituiti sottogruppi o gruppi ad hoc, ogni qual volta si presenti la necessità di affrontare argomenti di interesse specifico.
(26) La prima stesura risale al 1990 mentre l'aggiornamento è stato realizzato nel 1996.
(27) Pecchioli, The Financial Action Task Force, relazione presentata alla Conferenza di Strasburgo del 28-30 settembre 1992.
(28) Il team di valutazione deve essere composto da almeno tre persone appartenenti ad almeno due Stati diversi.
(29) Il Comitato rappresenta le Banche Centrali e gli organi di vigilanza dei Paesi del Gruppo dei Dieci, composto in realtà da dodici stati: Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Svizzera.
(30) Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della Conferenza O.N.U. di Palermo (12-15 dicembre 2000).
Il testo della Convenzione è stato pubblicato sul n. 19/2001 della presente Rivista (n.d.r.).
(31) Fra le nozioni specificate dalla Convenzione, all'art. 2, si menzionano quelle di Gruppo criminale organizzato, Reato grave, Congelamento e sequestro, Confisca, Reato presupposto e Consegna sorvegliata.
(32) Che viene nuovamente definita nei suoi elementi essenziali in modo pressoché coincidente con la nozione ormai universalmente acquisita.
(33) Il riferimento è ai reati gravi così come definiti dalla stessa Convenzione, e cioè tutti quelli puniti con pena detentiva uguale o superiore a quattro anni.
(34) Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. R(80) del 27 giugno 1980, Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale adottata ai sensi dell'articolo 15b dello Statuto del Consiglio d'Europa.
(35) La Convenzione è stata elaborata da un Comitato di esperti i cui lavori si sono protratti dal settembre 1987 all'aprile 1990 ed è stata discussa, in seno al Comitato europeo per i problemi criminali, nel giugno dello stesso anno. Il testo definitivo è stato approvato dal Comitato dei Ministri il 12 settembre successivo e aperto alla firma l'8 dicembre. Ai sensi dell'articolo 36, è stata sottoposta alla firma anche di Stati non membri che hanno partecipato alla sua redazione, uno dei quali, l'Australia, risulta fra i primi firmatari.
(36) La Convenzione prende atto delle notevoli differenze esistenti fra i sistemi giuridici vigenti all'interno degli Stati membri e non mira alla loro armonizzazione ma, più semplicemente, si prefigge lo scopo di creare le condizioni per permettere una più efficace cooperazione.
(37) La definizione delle condotte rilevanti ai fini della configurazione della specifica figura delittuosa riprende sostanzialmente i contenuti della Convenzione di Vienna.
(38) Del tutto innovativa è la norma contenuta all'articolo 10 ove è prevista una forma di collaborazione d'iniziativa consistente nella trasmissione di elementi informativi, ritenuti utili per avviare o proseguire indagini o procedimenti, senza una precedente richiesta.
(39) Sono incluse tutte le misure atte ad acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, ubicazione, stato giuridico e valore dei beni.
(40) Alle Parti è concessa ulteriormente, dall'articolo 20, la possibilità di accogliere le richieste solo parzialmente o di sottoporle a determinate condizioni da loro ritenute necessarie. Rientrano nella fattispecie i casi in cui la confisca sia ammessa solo con riferimento ad alcuni beni o venga concessa l'esecuzione solo su di una parte della somma oggetto della confisca di valore. La norma è stata concepita anche per consentire la tutela di eventuali terzi o per consentire di risolvere questioni inerenti la titolarità dei beni prima che questi divengano oggetto di un provvedimento di confisca. Oltre alle ipotesi di rifiuto o accoglimento parziale, l'articolo 19, prevede altresì un caso di differimento dell'esecuzione della richiesta quando questa possa pregiudicare indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità. La delicatezza del tema, anche per le strette implicazioni della materia con i sistemi penali nazionali, ha indotto i redattori a prevedere dei meccanismi per la risoluzione
delle inevitabili controversie. A tal proposito è stato previsto che il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa deve essere tenuto informato circa l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione, ipotizzando una serie di soluzioni.
Tali rimedi consistono nell'investire della questione, alternativamente, lo stesso Comitato, la Corte Internazionale di Giustizia oppure un Collegio arbitrale la cui decisione sarà vincolante per le parti.
(41) Il significato del termine è stato illustrato nel Rapporto esplicativo sulla Convenzione, redatto dal Consiglio d'Europa, e consiste, come già specificato al precedente punto 2.1., nell'imporre il pagamento di una somma di denaro fissata sulla base della valutazione dei proventi direttamente o indirettamente derivati da reati, o di ciò che tali proventi sostituiscono.
(42) Articolo 20 della Convenzione europea di estradizione.
(43) Direttiva del Consiglio n. 308/91 adottata il 10 giugno 1991, in G.U.C.E. n. 166 del 28 giugno 1991.
(44) La prima Istituzione comunitaria ad avvertire l'esigenza di un intervento nel delicato settore, anche se nell'ambito delle strategie antidroga, è stata il Parlamento europeo che è intervenuto con due Risoluzioni, nel 1987 e nel 1989.
La stretta correlazione fra riciclaggio e contrasto al fenomeno droga, emerge anche dal Piano europeo di lotta alla droga adottato dal Consiglio Europeo di Roma nel dicembre 1990, dal secondo Piano approvato dal Consiglio di Edimburgo nel dicembre 1992 nonché dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al Piano d'azione dell'Unione Europea in materia di lotta alla droga 2000/2004.
(45) Il rinvio a tali iniziative era espressamente contenuto nel 4°, 5° e 7° considerando. In particolare, i riferimenti sono alla Convenzione di Vienna, alla Convenzione di Strasburgo, alla Dichiarazione di principi di Basilea, alla Raccomandazione R(80) del Consiglio d'Europa e, infine, alle misure adottate dal G.A.F.I.
(46) Norma del Trattato che legittima l'adozione dell'iniziativa normativa.
(47) In origine, la proposta della Commissione (COM (90) 106 def. SYN 254, in G.U.C.E. n. C 106 del 28 aprile 1990) menzionava unicamente l'art. 57, paragrafo 2, ma la scelta non è stata condivisa dal Comitato Economico e Sociale che, emanando il prescritto parere (G.U.C.E. n. C 332 del 31 dicembre 1990), ha ritenuto che il fondamento giuridico andasse esteso anche agli articoli 100, 100A e 235 del Trattato.
(48) Circa le interferenze fra il diritto comunitario ed i diritti penali nazionali, vedi Grasso, Comunità europee e diritto comunitario, Milano, 1989.
(49) Direttiva del Consiglio n. 77/780 del 12 dicembre 1977, in GUCE n. L322/77 del 17.12.77 e Direttiva n. 89/646 del 15 dicembre 1989, in GUCE n. L386/89 del 30.12.89.
L'articolo 1 precisa che:
- per ente creditizio si intende un ente definito in conformità dell'articolo 1, primo trattino della Direttiva 77/780/CEE, modificata da ultimo dalla Direttiva 89/646/CEE, nonché una succursale, quale definita dall'articolo 1 terzo trattino della Direttiva citata e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale al di fuori della Comunità;
- per ente finanziario si intende un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell'elenco allegato alla Direttiva 89/646/CEE, nonché un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della Direttiva 79/267/CEE modificata da ultimo dalla Direttiva 90/619/CEE, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta Direttiva; tale definizione comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale al di fuori dalla Comunità.
(50) La definizione di succursale è quella contenuta nella Direttiva n. 77/780/CEE, all'articolo 1, e cioè una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni dell'attività di un ente creditizio.
(51) La preoccupazione era emersa già nel corso dei lavori preparatori tanto che, l'articolo 12, contemplava la facoltà di estendere, totalmente o parzialmente, la disciplina prevista per gli enti creditizi e finanziari ad attività professionali e categorie di imprese diverse... le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio. In risposta al problema è stato istituito un Comitato di contatto, con il compito di studiare e proporre le opportune misure. L'istituzione del Comitato - composto da persone designate dagli Stati membri e da rappresentanti della Commissione - era prevista all'art. 13 che ne definisce anche le competenze.
(52) Anche la Direttiva comunitaria ha mutuato le definizioni già coniate a Vienna e riprese a Strasburgo.
(53) Il problema è stato parzialmente risolto dalla recente giurisprudenza. La Corte di Giustizia, sul presupposto della necessità di garantire una effettiva applicazione del diritto comunitario, ha con sempre maggior frequenza interferito in materie non coperte dal principio di attribuzione, fra le quali il diritto penale. Sulla base delle indicazioni desumibili da detta giurisprudenza, nei casi in cui ciò sia necessario per assicurare l'attuazione del diritto comunitario, le misure da adottarsi in ambito nazionale devono essere appropriate a garantirne la piena applicazione e le sanzioni da applicarsi debbono avere un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. Circa l'influenza del diritto comunitario sul diritto penale nazionale degli Stati membri, vedi Corte di Giustizia: sentenza Amsterdam bulb (2 febbraio 1977, causa 50/76, in Raccolta, 1977) e sentenza c.d. mais greco (21 settembre 1989, causa 68/88, in Raccolta, 1989). In effetti gli obiettivi della Commissione erano più ambiziosi tanto che, nel
la prima proposta presentata al Consiglio, si prevedeva l'obbligo di assicurare la criminalizzazione del riciclaggio dei proventi derivanti anche dal terrorismo e da ogni altro reato grave. In risposta, il Parlamento europeo aveva ulteriormente proposto di estendere i reati presupposto al crimine organizzato, traffico d'armi, falsificazione di monete e banconote, tratta degli esseri umani, sfruttamento della prostituzione, rapimenti e la presa di ostaggi. L'affermazione parve molto forte e destinata ad incontrare resistenze insormontabili da parte degli Stati membri che, da sempre, ritengono il diritto penale una delle più elevate espressioni della loro sovranità. Con grande pragmatismo si è optato per una soluzione di compromesso che - pur palesando senza incertezze lo spirito della Direttiva, l'obiettivo da perseguire ed il bene da tutelare - si mostrasse rispettosa del riservato dominio in materia penale gelosamente difeso dagli organismi statali.
(54) All'ente finanziario è riconosciuta l'ulteriore possibilità di sospendere l'esecuzione dell'operazione quando il suo compimento possa pregiudicare il successivo sviluppo delle indagini.
(55) 15.000 ECU.
(56) Lo spunto del Comitato è stato sviluppato dal Parlamento che ha avanzato la proposta di inserire due articoli diretti, rispettivamente, ad estendere l'applicazione della Direttiva anche ai territori sprovvisti di particolari regimi normativi di controllo delle transazioni finanziarie, quali, per esempio, le isole anglo normanne, il Principato di Monaco e Campione d'Italia, nonché a sottoporre a controlli l'esportazione di denaro attraverso le frontiere con il Liechtenstein, il Principato di Monaco e lo Stato vaticano. In verità il Comitato era perfettamente conscio dell'impossibilità di ottenere risultati di rilievo, tanto che sull'argomento non ha formulato alcuna proposta normativa, limitandosi a proporre di avviare intese con il Fondo Monetario Internazionale e le Nazioni Unite per promuovere una iniziativa di natura convenzionale che rendesse possibile adottare provvedimenti di ritorsione contro i Paesi che dovessero rifiutare di uniformarsi alle disposizioni della Convenzione di Vienna.
(57) Un suo ampliamento è stato realizzato solo a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo stipulato con i Paesi dell'E.F.T.A. ai quali, la Direttiva, è oggi pienamente applicabile (art. 36 dell'Accordo e punto 23 dell'Allegato IX sui servizi finanziari).
(58) Direttiva n. 93/22 del 10 maggio 1993.
(59) Vedi nota n. 51.
(60) La Commissione relaziona periodicamente circa lo stato di attuazione della Direttiva. In particolare, a un anno dalla data del 1° gennaio 1993 e, in seguito, quando necessario, ma comunque ogni tre anni. COM(95)54 def. e COM(98)401 def.
(61) Rispettivamente Doc. A4-0187/96 e Doc. A4-0093/99.
(62) In tale occasione, affermando il pieno impegno delle Istituzioni a favore di una quanto più ampia possibile liberalizzazione dei mercati dei capitali e dei servizi finanziari, è stata nuovamente esternata la preoccupazione che il processo in atto possa favorire il riciclaggio.
(63) COM (1999) 352 def.
(64) Pubblicato in G.U.C.E. n. C251 del 15.08.97.
(65) Contenuto nella Raccomandazione n. 15.
(66) Oggi articolo 29 dopo le modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam.
(67) Azione comune del 3 dicembre 1998, in G.U.C.E. n. L333 del 9 dicembre 1998. Con tale iniziativa, gli Stati membri, hanno stabilito di non accogliere riserve al disposto dell'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo con riferimento ai gravi reati. L'efficacia dell'iniziativa è accresciuta dall'adozione di una definizione molto ampia di reato grave tale da comprendere, nel concreto, ogni forma delittuosa suscettibile di procurare profitto. L'elemento discretivo è, infatti, individuato nei limiti edittali della pena che deve essere non inferiore ad un anno nel massimo o a sei mesi nel minimo.
(68) Il Trattato di Amsterdam è stato ratificato in Italia con legge 16 giugno 1998, n. 209.
(69) La previsione assume grande significato se letta in relazione al disposto della Direttiva n. 91/308/CEE che ha imposto agli Stati membri di penalizzare la figura del riciclaggio.
(70) Gli strumenti a disposizione del Consiglio, da adottarsi all'unanimità su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, sono le posizioni comuni, le decisioni quadro, le decisioni e le convenzioni da concludersi nell'ambito della cooperazione intergovernativa prefigurata nel terzo pilastro. Le posizioni comuni rappresentano orientamenti degli Stati su di una determinata questione e sono prive di qualsiasi valore vincolante. Di natura completamente diversa, sotto il profilo della valenza giuridica, sono le decisioni e le decisioni quadro. Le decisioni quadro adottate dal Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o della Commissione, sono concepite come strumenti per il riavvicinamento delle normative legislative nazionali e vincolano i destinatari quanto a risultato da conseguire pur lasciando ampi margini di discrezionalità nell'individuazione delle forme e mezzi di attuazione (art. K6b). La competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione
delle decisioni quadro e delle decisioni, nonché sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del titolo VI e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse, è devoluta alla Corte di Giustizia. Si tratta di una norma di rilevante portata che consentirà all'organo giurisdizionale, anche in tali materie attualmente escluse dal diritto comunitario, di esercitare un'incisiva azione di indirizzo ed orientamento volta a coniugare le esigenze politiche che presiedono alle azioni di cooperazione intergovernativa con le descritte esigenze di effettiva ed uniforme tutela degli interessi comunitari.
(71) I lavori del Consiglio sono stati preceduti da una Comunicazione della Commissione "Verso uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia" (COM 1998, 459 in Bollettino 7/8-1988, punti 1.5.1 e 2.2.1). Il Piano d'azione, sul quale il Consiglio si è espresso nel corso del vertice di Vienna del dicembre 1988 (v. Bollettino 12-1988, punto 1.4.2), è stato pubblicato in G.U.C.E. n. 19 del 23 gennaio 1999. In materia di lotta alla criminalità organizzata, il Consiglio ha manifestato l'intenzione di proporre la creazione di squadre di investigatori comuni che, supportate da EUROPOL, si occupino della lotta alla droga, della tratta di esseri umani e del terrorismo. Le funzioni di EUROPOL, a loro volta, dovrebbero essere ampliate prevedendo espressamente la possibilità di richiedere, agli organi nazionali, l'avvio o la prosecuzione di indagini nei settori di competenza. È stata inoltre ipotizzata la possibilità di creare un nuovo organismo, inquadrato in EUROPOL, EUROJUST, composto da magistrati ed investigatori dei Paesi membri nonché l'istituzione di una Accademia di polizia per la formazione di funzionari di polizia europei.
(72) Il riciclaggio è stato definito come il nucleo stesso della criminalità organizzata.
(73) DOC A5-0090/2001.
(74) In G.U.C.E. L 126 del 26.05.2000, poi modificata dalla Direttiva 2000/28, in G.U.C.E. L 275 del 27.10.2000.
(75) E precisamente quelle citate ai punti da 1 a 12 e 14.
(76) Se debitamente autorizzate ai sensi della Direttiva 79/267 (in G.U.C.E. L 63 del 13.03.79).
(77) Di cui all'articolo 1, punto 2 della Direttiva 93/22 (in G.U.C.E. L 141 dell'11.06.93).
(78) In particolare è disposto che costituiscano riciclaggio le seguenti attività:
a) conversione o trasferimento di beni, essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) acquisto, detenzione od utilizzazione di beni, essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) partecipazione a uno degli atti di cui ai punti precedenti, associazione per commettere tale atto, tentativo di perpetrarlo, comportamento di chi aiuta, istiga o consiglia qualcuno a commettere il predetto atto ovvero ne agevola l'esecuzione.
(79) Nella definizione comunitaria espressa nell'art. 1 dell'azione comune 98/733/GAI (in G.U.C.E. L 351 del 29.12.98).
(80) Agli Stati viene lasciata la possibilità di limitare l'applicazione della Direttiva alle sole frodi gravi, così come definite dalla stessa Convenzione (in G.U.C.E. L 316 del 27.11.98).
(81) Con riferimento alla norma di chiusura, è richiesto agli Stati membri di adottare una definizione di reato grave conforme a quella contenuta nell'azione comune 98/699/GAI del 3 dicembre 1998. Entro lo stesso termine imposto agli Stati membri, il 15 dicembre 2004, il Consiglio inviterà la Commissione a proporre una ulteriore modifica nel senso alla Direttiva 91/308.
(82) L'inserzione di questi soggetti ha alimentato un ampio dibattito conclusosi con la previsione di alcune limitazioni, o meglio, con una indicazione tassativa delle operazioni in relazione alle quali la sottoposizione agli obblighi è ammessa (assistenza per l'acquisto o vendita di immobili o aziende commerciali, gestione di beni, patrimoni o strumenti finanziari, gestione di conti bancari o libretti di deposito, organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione o amministrazione di società o, infine, delle operazioni poste in essere agendo in nome del cliente per qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare).
(83) Con riferimento alle case da gioco, la soglia di identificazione riferita alle operazioni di acquisto di fiches è stata abbassata a 1000 euro.
(84) Possono essere in ogni caso esentati i liberi professionisti (avvocati, consulenti, revisori, notai) per tutto quanto appreso in sede di esame della posizione giuridica del cliente o nell'espletamento dei compiti di assistenza difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario o nelle fasi di consulenza comunque connesse ad un procedimento solo potenzialmente instaurabile.
(85) È interessante notare come anche Stati considerati veri santuari del segreto bancario, sotto la pressione della comunità internazionale, abbiano di recente modificato le proprie normative bancarie. Nel corso dello scorso mese di giugno, ha fatto scalpore l'esclusione della Svizzera dalla lista dei Paesi non cooperativi stilata dal G.A.F.I. Risale invece al mese di agosto la proposta dell'esecutivo del Principato del Liechtenstein di revisione della normativa antiriciclaggio che si colloca a breve distanza di tempo dal provvedimento dell'Associazione delle banche del Liechtenstein che ha vietato la possibilità di accendere conti correnti da parte di avvocati o fiduciari per terze persone anonime.
(86) Il governo elvetico ha annunciato che provvederà in tempi brevi alla ratifica della Convenzione dell'ONU relativa alla repressione dei reati di terrorismo che comprende importanti misure sul piano del contrasto del finanziamento a mezzo capitali riciclati dei movimenti terroristici.

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